Il diritto nasce al momento della creazione dell’opera, che il nostro codice civile identifica, un po’ cripticamente, in una particolare espressione del lavoro intellettuale.

Quindi, contrariamente a quanto spesso argomentato, è dall’atto creativo che, incondizionatamente, il diritto si origina, non vi è pertanto alcun obbligo di deposito (ad esempio, presso la SIAE), di registrazione o di pubblicazione dell’opera (a differenza del brevetto industriale e sui modelli e disegni di utilità che vanno registrati con efficacia costitutiva).

Quindi non occorre seguire nessuna formalità amministrativa per ottenerne il riconoscimento, il diritto d’autore viene applicato automaticamente all’opera stessa all’atto della sua creazione da parte dell’autore (a patto però che l’opera rientri nei criteri di tutelabilità e questo lo vedremo nelle prossime pillole di diritto).

Ma il Diritto d’Autore è un Diritto di anteriorità, quindi una persona per attestare di essere l’autore originale di un’opera, occorre che possa dimostrare la data di creazione: ovvero in sede processuale, viene riconosciuto autore dell’opera chi può dimostrare che la data di creazione della propria opera è antecedente a quella di un altro autore.

Ci sono diversi modi per dimostrare la data di creazione di un’opera, alcuni economici e altri meno ma sicuramente tutti efficaci allo stesso modo, questo lo analizzeremo prossimamente!
Vi sono vari modi quindi per ottenere un documento valido che ne attesti la paternità e che possa far risalire a una data specifica di creazione, tra i principali troviamo:

  • deposito presso un notaio;
  • pubblicazione in un giornale o in un luogo pubblico;
  • utilizzo di COPYZERO: gratuito www.copyzero.org
  • registrazione presso la S.I.A.E.;
  • deposito presso la S.I.A.E. (Deposito Opera Inedita);
  • deposito presso il Copyright Office;
  • invio di un pacco sigillato con R/R.

Articolo tratto da www.pubbliright.it

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