Con grande soddisfazione di tutte le Associazioni e Confederazioni agricole che si battono per la difesa del Made in Italy e per la tracciabilità dei prodotti alimentari la Camera ha approvato in via definitiva il disegno legge recante “Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari” recependo tal quale il testo già licenziato dal Senato che, tra altre norme, detta disposizioni di etichettatura che riguardano l’origine dei prodotti alimentari, delle materie prime usate e dell’ingrediente caratterizzante eventualmente evidenziato.

Di per sé il ddl è un’importante iniziativa a tutela dei consumatori e dei produttori.
Vediamo cosa dice il ddl in oggetto.
Le norme sull’etichettatura dei prodotti alimentari sono contenute negli articoli 4 e 5.

L’art. 4, “al fine di assicurare ai consumatori una completa e corretta informazione sulle caratteristiche dei prodotti alimentari commercializzati, trasformati, parzialmente trasformati o non trasformati, nonché al fine di rafforzare la prevenzione e la repressione delle frodi alimentari, è obbligatorio, riportare in etichetta di tali prodotti, oltre alle indicazioni del decreto legislativo 109 del 27 gennaio 1992 e successive modifiche, l’indicazione del luogo d’origine o di provenienza e dell’eventuale utilizzazione di ingredienti in cui vi sia la presenza di organismo geneticamente modificati cosiddetti OGM”.

Quindi l’art. 4 introduce l’obbligo dell’indicazione, nell’etichetta di tutti i prodotti alimentari, del luogo di origine o di provenienza, dicendo che tale indicazione riguarda ” il luogo in cui è avvenuta l’ultima trasformazione sostanziale e il luogo di coltivazione o allevamento della materia prima agricola prevalente”.

Ma lo stesso art. 4, specifica che entro 60 gg. dall’entrata in vigore del provvedimento (cioè dopo 15 gg. dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) dovrà avere inizio la procedura per l’emanazione dei Decreti interministeriali del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico, d’intesa con la conferenza unificata e sentite le maggiori organizzazioni del settore alimentare ecc…, ai quali spetterà di:
  • specificare per quali prodotti ci sarà l’obbligo
  • indicare le modalità attuative della norma.
  • definire il concetto di prevalenza per le singole materie prime agricole.
Tali decreti interministeriali (Mipaaf e MiSE) dovranno seguire l’iter burocratico della preventiva notifica alla commissione UE.
Anche i decreti applicativi previsti dalla norma devono essere preventivamente notificati a Bruxelles e quindi l’iter è ancora molto lungo.
Già il 20 gennaio 2010 il Governo Italiano aveva notificato il progetto normativo di questa legge scatenando pareri non favorevoli da parte d’alcuni Paesi Membri e la Commissione Europea aveva già intimato l’Italia di sospendere i lavori su questo disegno legge.

E’ opportuno ricordare che le Autorità Italiane, amministrative e giudiziarie sono tenute dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea a non applicare le norme non notificate ai sensi della direttiva 98/34/CE.
Sembra dunque che per il nostro ddl la strada sia tutta in salita in sede Comunitaria.

Questa norma non tratta solo di etichettatura ma:

L’art. 1 estende a tutto il territorio nazionale le disposizioni che promuovono la stipula di contratti di filiera e di distretto.La normativa è diretta ad assicurare un sostegno alle filiere agroalimentare, agevolando investimenti nel comparto dell’agroindustria.
Norme specifiche sui prodotti DOP, IGP e STG con sanzioni più pesanti per le violazione riguardanti i prodotti a marchio.

Si introduce il sistema di qualità nazionale di produzione integrata dei prodotti agroalimentari finalizzato a garantire una qualità superiore del prodotto finale, che si differenzia da un basso uso di sostanze chimiche, controllato da organismi terzi accreditati e identificato da uno specifico logo, al quale i produttori potranno aderire su base volontaria.

L’art. 6 (sanzioni per la produzione e il commercio dei mangimi) modifica la disciplina sanzionatoria prevista dalla Legge sui mangimi n. 281/1963 art. 22, trasformando i reati inerenti la vendita di mangimi contenenti sostanze vietate dalle leggi in illeciti amministrativi, naturalmente salvo il caso in cui il fatto costituisca reato.

L’art. 7 obbliga tutti gli allevatori di bufali ad adottare strumenti per la rilevazione della quantità di latte prodotto giornalmente da ciascun animale.
La legge dovrà seguire il suo iter burocratico italiano ed essere pubblicata in Gazzetta ufficiale.

E’ importante ricordare che la legge sull’etichettatura in vigore non esclude il diritto di ciascun operatore di inserire in etichetta, su base volontaria, informazioni relative alla provenienza o alle caratteristiche delle materie prime.

L’indicazione dell’origine del prodotto o delle materie prime è invece obbligatoria per alcune categorie come gli ortofrutticoli, le carni di bovino, le uova, il miele, gli oli d’oliva vergini ed extravergini, i prodotti ittici freschi, i prodotti Bio, latte fresco pastorizzato e latte crudo, le passate di pomodoro, il panettone e il pandoro e le carni avicole.
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